Statuto


Lo Statuto dell’associazione “A.T.C. PC9”, approvato nella seduta dell'Assemblea del 19-12-2008, è scaricabile cliccando qui.


REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA DI PIACENZA
STATUTO
A.T.C. PC9
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE


Articolo 1
Denominazione e durata

1. L’associazione denominata “A.T.C. PC9” è costituita quale associazione di diritto privato  ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile. Il territorio dell'A.T.C. PC 9 è stato perimetrato con deliberazione del Consiglio Provinciale di Piacenza e comprende i Comuni di Bobbio - Coli - Cortebrugnatella
2. L’associazione  ha durata illimitata.   


Articolo 2
Sede

1. L’Associazione  ha attualmente sede legale ed amministrativa in  BOBBIO - Viale Garibaldi n. 48  

 
Articolo 3
Scopi dell'associazione

1. L’associazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di gestione faunistica e di organizzazione dell’esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza.
2. In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l’associazione si propone di:  
promuovere la più ampia partecipazione delle proprie componenti interne, agricola, venatoria e ambientalista;
tenere in particolare conto gli interessi del settore agricolo soprattutto per quanto riguarda  la prevenzione e l'indennizzo di danni causati dalla fauna selvatica;
promuovere la costituzione di ambiti protetti fino al concorso delle percentuali territoriali previste dalla normativa;
attivare piani di  vigilanza venatoria e di controllo del territorio;
promuovere, avvalendosi di tecnici faunistici, l'incremento delle specie selvatiche attraverso la realizzazione di azioni di miglioramento ambientale, di strutture di ambientamento della fauna e di ripopolamento con soggetti di cattura, realizza altresì i piani di controllo della fauna adottati dalla Provincia;
promuovere ed incentivare la partecipazione dei soci all'attività di gestione;
promuovere l'avvio di una attività venatoria  sempre meno generalizzata  e più orientata ad indirizzare le conoscenze specifiche e il prelievo venatorio;
farsi  parte attiva in ogni azione tesa al raggiungimento dei propri scopi sociali , compresa la presentazione di istanze volte ad ottenere finanziamenti pubblici;
rendersi disponibile a considerare ed attuare iniziative in settori interesse sociale quale la protezione civile;
Con la collaborazione delle associazioni interessate promuove la formazione, l'informazione e l'aggiornamento degli associati per una sempre più elevata “Cultura” in materia di gestione faunistico venatoria del territorio al fine di promuovere la figura di un “cacciatore consapevole” in una “caccia compatibile” con le diverse sensibilità espresse dalla società oltre che con le risorse faunistiche.
   Tutto quanto sopra nel più stretto coordinamento, indirizzo e controllo della Provincia di cui si approvano e si fanno proprie le indicazioni formulate con atto C.P. Del 20.2.2006
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
TITOLO II
ORGANI SOCIALI


Articolo 4
Organi dell’ATC

1. Sono organi dell'ATC:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) l'Assemblea dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'ATC, degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della Legge 349/1986 residenti nei Comuni inclusi nell'ATC;
d) il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 5
Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante ed agisce in nome e per conto dell'Associazione.
2. E' nominato dal Consiglio direttivo nella prima seduta di insediamento ed è scelto fra i suoi componenti.
3. Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente:
a) nomina nell'ambito rispettivamente del Consiglio direttivo e dell'Assemblea un segretario con funzioni di verbalizzante delle riunioni. In tali riunioni il Segretario appone la propria firma unitamente a quella del Presidente;
b) convoca e presiede l’Assemblea, coordinandone i lavori;
c) convoca il Consiglio direttivo e lo presiede, coordinandone i lavori, fissa l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della seduta. La convocazione deve avvenire tramite comunicazione postale almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salvo motivi di urgenza per cui è ammessa la convocazione telefonica, telegrafica o via posta elettronica;
d) adotta tutti i provvedimenti demandati alla sua competenza dal  Consiglio direttivo;
e) nei casi di necessità e di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo al quale sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile;
f) vigila sull’andamento della gestione e sovrintende all'attività generale dell'ATC, assumendo gli atti di competenza;
g) è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all’associazione; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio  e coordina le attività dell’associazione;
h) rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché negli organismi pubblici e privati cui aderisce, salvo che il Consiglio direttivo non conferisca, caso per caso, specifica delega ad altro proprio componente;
i) partecipa alla Conferenza degli ATC istituita dall’art.33 bis della LR 8/94 come modificata dalla L.R. 16/07 o individua un delegato.
j) La firma sociale per tutti i rapporti bancari ed assimilati nei confronti di terzi, deliberati preventivamente dal Consiglio Direttivo, deve essere esclusivamente affidata al Presidente, con firma congiunta del vice presidente per spese di importo superiore ad € 1000,00;
4. Le dimissioni o l’impedimento permanente del Presidente comportano l’assunzione delle funzioni da parte del Vice Presidente o in sua assenza del membro più anziano del  Consiglio direttivo che, entro il termine di 60 giorni, convoca il Consiglio medesimo per la nomina del nuovo Presidente, che rimane in carica limitatamente al rimanente periodo del quinquennio previsto.
5. Il Presidente rimane in carica 5 anni e può essere rinominato per un altro mandato.


Articolo 6
Il Consiglio direttivo
 
1.    Il Consiglio Direttivo, nominato dalla Provincia, è costituito, nel rispetto delle percentuali di cui al comma 2 dell’art. 32 della L.R. 8/1994 come modificata dalla L.R. 16/2007, da 20 componenti così ripartiti:
a)     da 6 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio dell’ATC, iscritti alle stesse e residenti o conduttori di fondi agricoli in un Comune compreso nell'ATC;
b) da 6 rappresentanti delle Associazioni nazionali venatorie riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio dell’ATC, iscritti alle stesse e all’ATC;
c) da 4 rappresentanti delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute e presenti sul territorio provinciale in cui ricade l’ATC, iscritti alle stesse e residenti nella Provincia in cui è compreso l'ATC;
d)     da 4 rappresentanti della Provincia nella quale ricade l'ATC.   
2. La durata del mandato del Consiglio direttivo è di 5 anni dalla data di nomina da parte della Provincia.
3. Il Consiglio direttivo rimane in carica fino al suo rinnovo, limitandosi, dopo la scadenza del quinquennio ad adottare gli atti urgenti assicurando comunque il buon andamento della gestione fino all’insediamento del nuovo Consiglio e provvedendo altresì agli adempimenti per la nomina dei nuovi organi. Nel periodo di prorogatio il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione.
4. I singoli componenti del Consiglio possono essere rinominati in più mandati.
5. I componenti del Consiglio direttivo decadono dalla carica nelle seguenti ipotesi:

a) siano assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive;
b) siano comunque assenti ad oltre un terzo delle riu­nioni nell'arco dei dodici mesi;
c) siano stati condannati per reati che  comportano l'interdizione dai pubblici uffici, per reati societari e per reati in materia venatoria;
d) non siano più iscritti all’Associazione che li ha designati.
6. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente del Consiglio, il Presidente dell’ATC ne da immediato avviso alla Provincia che provvede entro 15 giorni alla nomina del successore sulla base dell’elenco dei designati dall’Associazione a cui apparteneva il deceduto, dimissionario o decaduto.
7. Nell’ipotesi in cui vengano esauriti gli elenchi dei designati il Consiglio continua ad operare fino alla naturale scadenza del mandato sempre che sia presente un numero di componenti pari alla maggioranza relativa della totalità del Consiglio.
8. I componenti del Consiglio direttivo che subentrano in corso di mandato restano in carica limitatamente al rimanente periodo del quinquennio previsto.
9. Il Consiglio direttivo, entro 30 giorni dall’insediamento, nomina il Presidente; entro 60 giorni nomina il Collegio dei revisori dei conti.
10. Il Consiglio direttivo nomina inoltre tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, uno o più  Vice Presidente che lo rappresentino  ed eserciti le funzioni in caso di impedimento del Presidente effettivo, rispettando possibilmente la rappresentanza delle associazioni venatorie o dei singoli comuni di residenza. Nell’ipotesi di assenza o di impedimento anche del Vicepresidente, assume le funzioni il componente con maggiore anzianità di carica o, in subordine, di età.
11. Il Consiglio Direttivo predispone la proposta di bilancio preventivo almeno due mesi prima dell’inizio dell’esercizio finanziario, eventuali variazioni del medesimo, nonché il bilancio consuntivo entro due mesi dalla fine dell’esercizio finanziario. Tali proposte  entro 40 giorni saranno sottoposte all'Assemblea per l'approvazione. A seguito dell’approvazione si provvede alla  trasmissione  alla Provincia.
12. Il Consiglio direttivo trasmette, almeno venti giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, il bilancio consuntivo e la relativa documentazione al Collegio dei Revisori dei conti, per l’opportuno controllo e la stesura della prevista relazione che deve accompagnare il bilancio stesso. Ogni trimestre il Consiglio direttivo sottopone ai Sindaci revisori i verbali, le delibere e la contabilità per le verifiche trimestrali.
13. Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti. Per la validità delle riunioni occorre la maggioranza assoluta in prima convocazione, mentre in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti,salvo casi eccezionali previsti dalla legge in cui è richiesta una maggioranza qualificata (2/3 dei presenti).
14. Il Consiglio direttivo decide in ordine all'assunzione ed al licenziamento del personale, nonché agli eventuali incarichi di consulenza.
15. Il Consiglio direttivo aderisce alle strutture di Coordinamento tecnico amministrativo composte da tutti gli ATC presenti sul territorio provinciale.
16. Il Consiglio direttivo pubblicizza la propria attività, promuove la conoscenza dell'ATC, le sue finalità, garantisce l’informazione delle proprie iniziative su tutto il territorio di competenza; favorisce e promuove la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione in campo faunistico-venatorio degli iscritti.
17. Fermi restando gli adempimenti previsti dalla Legge 157/1992, dalla L.R. 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007 e dal vigente Regolamento Regionale per la gestione faunistico-venatoria degli Ungulati, il Consiglio direttivo in particolare:
a) stabilisce:
        l'entità del contributo annuo alla gestione dell'ATC che ciascun cacciatore deve versare per essere iscritto,  nei limiti minimi e massimi fissati dalla Regione, in modo da garantire le risorse necessarie a realizzare le attività di prevenzione ed indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, nonché alla realizzazione degli interventi previsti nel PAI e alla gestione dell’ATC;
l'entità del  contributo annuo, commisurato alle spese di gestione e di organizzazione in rapporto alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale  messe in atto, che ogni cacciatore di ungulati deve versare per esercitare tale caccia (comma 7 lettera b) dell’art. 56 della LR 8/1994 come modificata dalla L.R. 16/2007), nonché all’entità dei danni risarciti;
l'entità del  contributo annuo che ogni cacciatore di ungulati deve versare per esercitare la  caccia in mobilità controllata al di fuori dell’ATC di appartenenza (comma 4 dell’art 36 bis della LR 8/1994 come modificata dalla L.R. 16/2007).
b) può proporre annualmente alla Provincia, per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, ulteriori limitazioni al calendario venatorio concernenti le modalità di esercizio della caccia, la limitazione delle specie cacciabili, il numero delle giornate settimanali di caccia, i periodi e gli orari di caccia, il carniere giornaliero e stagionale per specie;
c) promuove in accordo con i conduttori e/o proprietari dei fondi gli interventi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica e la valutazione della loro reale efficacia in termini di riduzione dei danni;
d) cura la valutazione dei danni provocati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica di cui si consente il prelievo venatorio nei fondi ricompresi nell’ATC, individua i criteri per la quantificazione degli stessi e corrisponde i contributi per il loro indennizzo. Il Consiglio direttivo svolge tali adempimenti secondo quanto previsto dalle direttive di cui all'art. 62 comma 1 lettera e) della LR 8/1994 come modificata dalla L.R. 16/2007;
e) cura la definizione progettuale degli interventi di miglioramento ambientale e corrisponde gli incentivi a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la tutela ed il ripristino degli habitat e l'incremento della fauna selvatica  secondo quanto previsto dai  criteri determinati dalla Regione in attuazione dell'art. 13 comma 1 della LR 8/1994 come modificata dalla L.R. 16/2007;
f) predispone i piani di ripopolamento, gli interventi ambientali sul territorio di competenza dell'ATC ed intraprende azioni per l'incremento del patrimonio faunistico, stipulando anche convenzioni con i proprietari o conduttori dei fondi;
g) propone l'istituzione e la modifica di zone di protezione alla Provincia territorialmente competente;
h) aderisce alle convenzioni con la Provincia per la gestione delle zone di protezione ai sensi dell'art. 23 comma 1 della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007;
i) può proporre alla Provincia la suddivisione del territorio in distretti gestionali e nomina i responsabili di ciascun distretto per ogni specie;
j) predispone appropriate forme di vigilanza venatoria volontaria nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 58 e 59 della LR 8/94 come modificata dalla LR 16/07, dalle modalità determinate dalla Regione in attuazione dell’art.59 comma 3 della medesima legge e dal Regolamento provinciale per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie;
k) collabora con la Provincia per tutte le altre azioni legate alla gestione faunistico ambientale del territorio;
l) redige i programmi annuali di attività che contemplano in particolare la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati; l'incremento delle popolazioni animali selvatiche e i dati inerenti l’impatto delle singole specie sulle attività antropiche; le attività necessarie ad evitare danni effettivi alle produzioni agricole; le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche; l’istituzione di aree di rispetto, e li trasmette alla Provincia entro il  mese di febbraio di ogni anno, sentita l'Assemblea;
m) delibera in ordine all'accesso dei cacciatori nel proprio ambito nel rispetto della normativa regionale vigente in materia e tramite l’utilizzo del sistema regionale di gestione informatizzata delle iscrizioni agli ATC, informa in tempo reale delle avvenute  iscrizioni la Regione, la Provincia territorialmente competente e i Comuni di residenza dei cacciatori iscritti;
n) individua annualmente la percentuale di sicurezza come previsto dalla direttiva regionale di cui al comma 1 dell’art.35 della LR 8/94 come modificata dalla LR 16/07;
o) propone alla Provincia, per motivate esigenze gestionali, eventuali modifiche perimetrali dell'ATC;
p) delibera e comunica alla Provincia territorialmente competente le modalità per riconoscere ai cacciatori iscritti la facoltà di utilizzare giornate di competenza per ospitare, mediante interscambio e senza finalità di lucro, un altro cacciatore, anche se residente in altra regione;
q) esprime su richiesta della Provincia territorialmente competente, un parere sul rilascio della autorizzazione ad allenare i cani nel proprio territorio fuori dal periodo di caccia, secondo le norme del calendario venatorio, ai cacciatori non iscritti che non abbiano tale possibilità nell'ATC di appartenenza;
r) prevede e coordina forme di collaborazione dei cac­ciatori alla gestione dell'ATC mediante interventi di servizio volontario attinenti al perseguimento degli scopi associativi, per i quali possono essere previste forme adeguate di riconoscimento, secondo modalità da definirsi  con apposito regolamento;
s) provvede ad adottare una adeguata copertura assicurativa per chi presta attività volontaria a favore dell’ATC;
t) adotta tutte le prescrizioni e predispone e attua tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale per la gestione degli ungulati stilando un apposito regolamento;
u) può richiedere l’iscrizione dell’ATC alla sezione provinciale del territorio di appartenenza dell’elenco regionale di volontariato di protezione civile, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 17 della LR 1/2005, per concorrere alle attività di protezione civile, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei componenti dell’Assemblea;
v) sottopone all’Assemblea per l’approvazione i regolamenti predisposti sull'attività venatoria e gestionale e successivamente li trasmette alla Provincia per il controllo di legittimità,nei quali tra l'altro sarà stabilito a carico dei soci:    
la quantificazione delle attività lavorative;
l'importo dovuto all'ATC per il rimborso dei danni faunistici;
gli obblighi e i divieti cui corrisponderanno relative sanzioni disciplinari da tradursi in limitazione all'esercizio dell'attività venatoria;  
 
18. Il Consiglio direttivo svolge altresì tutti gli altri compiti che la normativa vigente o lo Statuto non attri­buiscano ad altri organi e può delegare ai propri compo­nenti l'esecuzione di specifiche attività.
 

Articolo 7
L’Assemblea

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett c) della LR 8/94 come modificata dalla LR 16/07, l'Assemblea è costituita dai cacciatori iscritti all'ATC, dai conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'ATC, dagli iscritti alle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della Legge 349/1986 residenti nei Comuni inclusi nell'ATC.
2. L’Assemblea viene insediata dal Consiglio direttivo uscente su convocazione del Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo. Successivamente è convocata almeno due volte all'anno dal Consiglio direttivo e può altresì essere convocata su richiesta motivata da almeno un quarto dei membri dell'Assemblea o dei componenti del Consiglio direttivo. L'Assemblea può svolgersi anche al di fuori della sede sociale purché nella provincia territorialmente competente.
3. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata, in caso di Assemblea generale tramite pubblicità a mezzo affissione presso la sede sociale dell'ATC, le sedi comunali e provinciali delle Associazioni di categoria, le sedi municipali e altri luoghi pubblici almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, mentre nel caso di Assemblea dei delegati, tramite comunicazione postale o di posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, nonché mediante affissione presso la sede sociale.
4. La convocazione con relativo ordine del giorno  potrà inoltre essere spedita per lettera semplice ai soci cacciatori e la relativa convocazione andrà spedita almeno 10 giorni prima dalla data dell'assemblea.
5. Compiti dell'Assemblea:
a) approva lo Statuto e le sue  modifiche;
b) approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell’esercizio successivo, eventuali variazioni del medesimo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente;
c) dichiara la decadenza dei componenti del Consiglio direttivo  su proposta del Consiglio direttivo stesso;
d) approva i regolamenti sull’attività venatoria e gestionale predisposti dal Consiglio;
e) assume decisioni su ogni materia che le sia sottoposta dal Consiglio direttivo;
f) approva tutti gli atti di amministrazione straordinaria.
g) stabilisce eventuali indennità di carica e/o gettone di presenza per i componenti del Consiglio Direttivo
Per la validità delle riunioni occorre la maggioranza assoluta in prima convocazione mentre in seconda convocazione, da effettuarsi dopo che sia trascorsa almeno mezz'ora  dalla prima, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni vengono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti,salvo casi eccezionali previsti dalla legge in cui è richiesta una maggioranza qualificata (2/3 dei presenti).
6. L'Assemblea rimane in carica 5 anni.


Articolo 8
Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto, ai sensi dell’art. 2397 del Codice civile, da 3 membri effettivi e da due supplenti, ed è nominato dal Consiglio direttivo tra soggetti in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il Presidente, nominato all’interno dei 3 membri effettivi, deve essere  iscritto all'Albo dei Revisori dei conti presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti verifica la regolarità amministrativa e contabile della gestione dell'ATC effettuando, ogni trimestre, una verifica contabile ed amministrativa redigendo apposito verbale ed una relazione finale che diviene parte integrante del bilancio consuntivo.
3. I revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea; restano in carica 5 anni e sono rinominabili.


Articolo 9
Modalità per la nomina del Consiglio direttivo

1. Il Presidente dell’ATC almeno 90 giorni prima della scadenza del Consiglio direttivo, da avvio alle procedure per il rinnovo del Consiglio tramite comunicazione postale alle Associazioni di categoria territorialmente interessate e  alla Provincia e dandone anche  pubblicità con l’affissione presso la sede sociale dell'ATC, le sedi municipali e altri luoghi pubblici.
2. Nei successivi 30 giorni le Associazioni interessate presentano all’ATC:
a) le informazioni documentate, sottoscritte dal legale rappresentante, in merito alla propria natura, alle proprie finalità e alle proprie strutture organizzate sul territorio, nonché il quadro di rappresentatività, con particolare riguardo alla consistenza numerica, intesa come il numero dei soci aderenti al 31 dicembre dell’anno precedente ed in regola con i pagamenti delle quote associative, all’ampiezza e alla diffusione delle loro strutture organizzative, e all’attività svolta;
b) i nominativi dei designati in numero almeno pari al doppio del  numero dei componenti del Consiglio direttivo per la categoria di riferimento in ordine di priorità decrescente, la loro disponibilità alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico e l’inesistenza di cause ostative.
3. Due o più Associazioni della stessa categoria possono concorrere congiuntamente all’assegnazione dei posti qualora presentino all’ATC entro i termini sopra previsti una dichiarazione di apparentamento. La dichiarazione recante la sottoscrizione congiunta dei legali rappresentanti delle Associazioni interessate, contiene l’impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il Consiglio direttivo. Le Associazioni partecipanti al raggruppamento possono presentare congiuntamente i dati e le notizie indicati precedentemente.
4. In ogni caso entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il Presidente dell’ATC, verificato il possesso dei requisiti previsti all’art. 6 del presente statuto per i componenti il Consiglio, fa pervenire alla Provincia i dati, i documenti acquisiti e i nominativi designati dalle Associazioni.
 

Articolo 10
Modalità per la nomina del Presidente
1. Il Presidente è nominato fra i componenti del Consiglio direttivo nel corso della riunione di insediamento, nel rispetto delle seguenti modalità:
a) il componente più anziano d'età presiede la riunione per l'individuazione del Presidente, nomina un componente con funzioni di verbalizzante e 2 scrutatori, dichiara valida la seduta se presenti un numero  di componenti del Consiglio pari alla maggioranza effettiva o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti;
b) in caso di parità di voti a favore di due o più candidati è nominato Presidente del Consiglio direttivo il candidato più anziano di età.

Articolo 11
Diritti e doveri dei cacciatori. Sanzioni
1. Tutti i cacciatori iscritti all’ATC hanno diritto a:
a) partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
b) ricoprire cariche associative;
c) partecipare all’Assemblea con diritto di voto (direttamente o a mezzo delegati);
d) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione  con possibilità di ottenerne copia.
2. Tutti i cacciatori iscritti all’ATC sono obbligati a:
a) osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali in applicazione al presente Statuto;
b) mantenere un comportamento degno e coerente con gli scopi e i valori dell’Associazione, richiamati nel presente Statuto;
c) partecipare, nella misura delle proprie possibilità, alle attività dell’Associazione.
3. Oltre a quanto previsto dall'art. 61, comma 3, della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007, ai cacciatori iscritti che trasgrediscono agli obblighi fissati dal presente Statuto, il Consiglio direttivo dell'ATC applica la seguente sanzione disciplinare:
gravi e ripetute violazioni di cui all’art. 61 comma 1 lettere z), aa) della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007: sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell'ATC di 6 giornate di effettivo esercizio venatorio a partire dall’apertura della stagione venatoria successiva.


Articolo 12
Condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori. Sanzioni

1. Per le condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori si fa riferimento alla direttiva regionale di cui all’art. 35 comma 1 della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 61, comma 3, della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007, ai cacciatori iscritti che trasgrediscono agli obblighi fissati al precedente comma 1, il Consiglio direttivo dell'ATC applica le seguenti sanzioni disciplinari:
a) mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento della quota di iscrizione: sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell'ATC di 1 giornata di effettivo esercizio venatorio a partire dall’apertura della stagione venatoria a cui si riferisce il pagamento;
b) mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento del contributo annuo, commisurato alle spese di gestione e di organizzazione in rapporto alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale  messe in atto, che ogni cacciatore di ungulati deve versare per esercitare tale caccia (comma 7 lettera b) dell'art. 56 della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007): sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell'ATC di 1 giornata di effettivo esercizio venatorio a partire dall’apertura della stagione venatoria a cui si riferisce il pagamento;
c) mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento  del  contributo annuo che ogni cacciatore di ungulati deve versare per esercitare la  caccia in mobilità controllata al di fuori dell’ATC di appartenenza (comma 4 dell’art 36bis della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007): sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell'ATC di 1 giornata di effettivo esercizio venatorio a partire dall’apertura della stagione venatoria a cui si riferisce il pagamento;
TITOLO III
PATRIMONIO  SOCIALE


Articolo 13
Patrimonio dell’ATC

1. Il patrimonio dell’ATC è indivisibile, sia durante la vita dell’Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:
a) dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dagli iscritti;
b) dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o che  potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
c) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.


Articolo 14
Risorse economiche

1. L’ATC trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:
a) quote associative annuali;
b) contributi degli aderenti e/o di privati;
c) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni  pubbliche;
d) contributi di organismi internazionali;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
2. Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell’associazione.

 
Articolo 15
Bilancio d’esercizio

1. L’esercizio sociale dell’associazione ha inizio il 1° gennaio e termina  il 31 dicembre.
2. Entro il mese di febbraio dell’anno successivo all’esercizio finanziario considerato, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dello stesso, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea.
3. Entro  il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea.
4. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.
TITOLO IV
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE


Articolo 16
Liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale

1. In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.
2. Il patrimonio residuo al termine della liquidazione, sarà devoluto ad enti aventi  finalità analoghe alla medesima o a fini di pubblica utilità, escludendo qualsiasi rimborso agli iscritti.
3. In caso di eventuale accorpamento di ATC il capitale sociale entrerà a far parte della nuova associazione.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17
Incompatibilità del Presidente
e dei Componenti il Consiglio direttivo

1. Coloro che ricoprono le cariche di Presidente o di componente del Consiglio direttivo dell’ATC, non possono instaurare con l'ATC,  alcun rapporto economico connesso con le proprie attività commerciali, industriali o professionali.


Articolo 18
Norme transitorie e finali

1. Ogni revisione del presente statuto dovrà essere adottata nel rispetto delle disposizioni  dei   commi 4 e 5  dell'art. 32 della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007.
2. Lo statuto, una volta divenuto esecutivo, viene pubblicato all’albo pretorio della Provincia ed affisso nei locali della sede dell’ATC, nonché all’albo pretorio dei Comuni ricompresi nell’ATC.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

APPROVATO
CON LE MODIFICHE
EVIDENZIATE IN GRASSETTO
NELLA SEDUTA DELL'ASSEMBLEA
DEL 19-12-2008




 

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